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Accessibilità: cosa chiede l'European Accessibility Act a siti ed e-commerce

Chi è obbligato dal 28 giugno 2025, chi è esentato e cosa va pubblicato sul sito

In breve: dal 28 giugno 2025 gli e-commerce che vendono a consumatori devono essere accessibili anche alle persone con disabilità e pubblicare come lo sono. Sono esentate le microimprese che forniscono servizi (meno di 10 persone e fatturato o bilancio annuo fino a 2 milioni di euro).

Aggiornato il 22/10/2026.

Ti riguarda se

  • hai un sito o un'app in cui un consumatore può comprare (e-commerce, prenotazioni a pagamento, abbonamenti online);
  • la tua azienda non è una microimpresa, cioè occupa 10 persone o più, oppure supera i 2 milioni di euro sia di fatturato sia di totale di bilancio;
  • vendi a privati, anche se vendi pure ad aziende.

L'European Accessibility Act è la direttiva (UE) 2019/882. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, che si applica dal 28 giugno 2025.

A chi si applica, in una tabella

SituazioneObbligato?Dove sta scritto
E-commerce che vende a consumatori, impresa non microSìD.Lgs. 82/2022, art. 1, comma 3, lett. f)
Microimpresa che fornisce servizi (meno di 10 persone e fatturato o bilancio annuo fino a 2 milioni di euro)No, è esentata dai requisitiart. 3, comma 3; definizione all'art. 2
Servizio venduto solo ad aziende e professionistiNo, il decreto riguarda i servizi ai consumatoriLinee guida AgID, 04/03/2026
Servizio venduto sia a consumatori sia ad aziendeSìLinee guida AgID, 04/03/2026
Sito vetrina, senza vendita né contratto onlineDa valutare: il decreto definisce e-commerce il servizio a distanza usato da un consumatore «al fine di concludere un contratto»art. 2, definizione di servizi di commercio elettronico
L'art. 3 del D.Lgs. 82/2022: i servizi devono rispettare i requisiti di accessibilità (1), le microimprese che forniscono servizi sono esentate (2)
L'art. 3 del D.Lgs. 82/2022: i servizi devono rispettare i requisiti di accessibilità (1), le microimprese che forniscono servizi sono esentate (2)
⚠️ Il sito vetrina di un'azienda privata non è un servizio di commercio elettronico, ma resta un sito usato anche da persone con disabilità. Se il sito ha moduli di preventivo, prenotazione o area clienti, fatti confermare dal tuo consulente se rientra.

Le date

L'art. 25: il decreto ha effetto dal 28 giugno 2025; i contratti già in corso possono restare invariati fino alla scadenza, al massimo per cinque anni
L'art. 25: il decreto ha effetto dal 28 giugno 2025; i contratti già in corso possono restare invariati fino alla scadenza, al massimo per cinque anni
DataCosa succede
28/06/2025Il decreto ha effetto: i servizi devono essere conformi
fino al 28/06/2030I contratti di servizi conclusi prima del 28/06/2025 possono restare invariati fino alla loro scadenza
fino a 20 anni dalla messa in funzioneI terminali self-service già in uso prima del 28/06/2025 possono restare in servizio

Cosa deve fare un e-commerce obbligato

  1. Rendere accessibile il sito e l'app, compresi registrazione, carrello e pagamento: le linee guida AgID chiedono che identificazione, sicurezza e pagamento siano «percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi».
  2. Usare il riferimento tecnico indicato da AgID: la norma EN 301 549 e le linee guida WCAG 2.1, rispettando almeno i criteri di livello A e AA.
  3. Mostrare le informazioni di accessibilità dei prodotti venduti, quando il produttore le fornisce.
  4. Pubblicare le informazioni sull'accessibilità del servizio nelle condizioni generali o in un documento equivalente: una descrizione del servizio in formato accessibile e di come rispetta i requisiti (allegato IV del decreto).
  5. Tenere la conformità nel tempo: ogni modifica del sito va ricontrollata.
⛔ Un plugin «overlay» che promette di rendere accessibile il sito con un clic non basta. Le domande frequenti di AgID, richiamando la Commissione europea, ricordano che questi strumenti non garantiscono automaticamente la conformità.
💡 Se adeguarsi comporta una modifica sostanziale del servizio o un onere sproporzionato, il decreto (art. 13) permette di non applicare i requisiti, ma la valutazione va documentata, conservata per almeno cinque anni e comunicata alle autorità di vigilanza.

Chi controlla e cosa si rischia

  • AgID è l'autorità di vigilanza per i servizi, compreso l'e-commerce, e riceve i reclami degli utenti.
  • Le sanzioni vanno da 5.000 a 40.000 euro per la non conformità e da 2.500 a 30.000 euro per chi non esegue le prescrizioni dell'autorità o non collabora ai controlli (art. 24).

Quando scriverci

Possiamo fare una prima verifica tecnica del tuo sito o del tuo negozio online e dirti cosa correggere su tema, moduli e checkout. Se il sito è nostro, possiamo anche pianificare gli interventi. Se rientri o no nell'obbligo lo decide il tuo consulente, con i dati su dipendenti e fatturato. Scrivi a supporto@linkitb.it (oppure apri un ticket) indicando l'indirizzo del sito.

💡 Questo articolo spiega come funzionano gli strumenti e cosa dicono le fonti ufficiali: non è una consulenza legale. Per il tuo caso specifico confrontati con il tuo consulente.

Fonti: D.Lgs. 82/2022, art. 1 · art. 2 · art. 3 · art. 12 · art. 13 · art. 24 · art. 25 (Normattiva) · AgID, Linee guida sull'accessibilità dei servizi, versione 1.0 del 04/03/2026.pdf) · AgID, Domande frequenti sull'accessibilità · Commissione europea, European Accessibility Act